Misure urgenti per i lavoratori e per le imprese: il testo del cd. Decreto dignità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.161 del 13 luglio 2018
Il Decreto Dignità contiene le seguenti misure:
- limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro. Si prevede che, fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate.
- aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
- cancellazione delle società sportive dilettantistiche con finalità lucrative e della relativa disciplina
- salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;
- contrastare il fenomeno della ludopatia, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;
- introdurre misure in materia di semplificazione fiscale, attraverso:
- la revisione del “redditometro” tramite un nuovo decreto;
- il rinvio della prossima scadenza per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro”);
- abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute.
E’ stato approvato un decreto legge che prevede la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Pertanto, l’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva scatterà non più dal 1° luglio di quest’anno, ma dal 1° gennaio 2019.
Resta, quindi, fino al 31 dicembre 2018 la scheda carburante e dal 1° luglio 2018 la deducibilità del costo, ai fini delle imposte dirette in applicazione dell’articolo 164 del Tuir, sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata (carta di credito, bancomat assegno ecc..).
L’Agenzia delle Entrate ha annunciato la possibilità di poter generare il biglietto da “visita digitale”. Da oggi è infatti possibile generare il QRcode e procedere all’indicazione dell’indirizzo telematico atto alla ricezione delle fatture elettroniche. Per utilizzare questi due servizi, è necessario accedere nel portale dedicato “Fatture e corrispettivi” attraverso le credenziali
- Spid,
- Cns (Carta nazionale dei servizi),
- Entratel
- Fisconline.
Per quanto riguarda la generazione del QRcode, sarà possibile procedere anche dall’area dedicata del cassetto fiscale.
Attraverso il servizio di pre-registrazione invece, le imprese e i professionisti possono comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le loro fatture elettroniche. Per effettuare questa scelta - e abbinare quindi alla propria partita Iva un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o un “codice destinatario” basta accedere, personalmente o tramite un intermediario delegato, all’apposito servizio online, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.
L’agenzia delle Entrate ci tiene a specificare che tale indirizzo potrà essere cambiato in qualsiasi momento, modificando o cancellando l’utente registrato.
E’ stato emesso il decreto attuativo sul bonus pubblicità 2018. La richiesta del bonus si può effettuare a mezzo istanza tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Possono accedere all’ agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di valore incrementale rispetto a quanto effettuato nell’ anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. Il valore dell’incremento deve superare almeno dell’1% il valore di quello dell’anno precedente. Sulla spesa incrementale sostenuta dall’ impresa o dal lavoratore autonomo l’importo del credito d’imposta spettante sarà pari al 75%, elevato al 90% per le piccole-medie imprese e start-up innovative. Rientrano tra le spese ammesse al bonus pubblicità 2018 quelle relative:
- all’acquisto di spazi pubblicitari;
- inserzioni commerciali su quotidiani e periodici nazionali e locali, anche online, ovvero effettuati nell’ambito della programmazione di TV o radio analogiche e digitale.
Il credito d’imposta attribuito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
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